2026-09-02-Abolishment-dividend-exemption

CANCELLED THE EXEMPTION ON DIVIDENDS FOR FOREIGN INDIVIDUALS

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On 1 SEPTEMBER 2026 Chinese authorities have issued a Circular repealing the over 30 years old “temporary exemption” from individual income tax granted to foreigners on dividends and bonus income.

With a sudden notice published yesterday 1 September 2026, the Ministry of Finance (MOF) and State Taxation Administration (SAT) cancelled an over-30-year tax exemption granted to foreign individuals who received dividends from a foreign-invested legal entity. Specifically, the 1994 Notice No. 20 provided for a temporary exemption from individual income tax on dividends and bonus income derived by foreign individuals from foreign-invested enterprises, in order to encourage foreign investments in the Country. This provision has been explicitly repealed by the 1 September Notice No. 27, immediately enforceable.

The rationale of the regulatory change, as stated in the new Notice, is to create a level playing field among domestic and foreign invested companies, avoiding tax loopholes and encouraging other elusive behaviors.

This direction will likely be pursued by the Chinese Tax Administration System also in other areas where foreign individuals have specific advantages, such as the tax-exempt fringe benefits in kind in eight categories of expenses (provided by Cai Shui 2018 N.164 and currently extended until 31 December 2027) where the next step might be their not renewal at expiry.

India-EU-FTA

India-EU FTA: strategic opportunities

India-EU-FTA

Accordo India-UE: vantaggi strategici

Dopo quasi 20 anni, il 27 gennaio 2026, India e UE hanno concluso le trattative per il loro accordo di libero scambio: il più grande mai siglato da entrambe le parti, che copre un quarto del PIL globale e 2 miliardi di persone.

L’India eliminerà i dazi sul 93% degli export provenienti dall’UE, mentre l’Europa sul 91% di quelli indiani, facendo risparmiare alle aziende europee €4 miliardi l’anno e raddoppiando potenzialmente gli export UE in India entro il 2032.

Vantaggi chiave

  • UE: benefit per prodotti agroalimentari (dazi su vino e liquori scenderanno dal 150% al 75%, e poi al 40%), componenti auto (dazi diminuiranno gradualmente dal 110% al 10%), macchinari, prodotti chimici, farmaceutici e dispositivi medici.
  • India: maggiore accesso per i settori tessile, calzaturiero, farmaceutico e della pesca.

Grazie alle norme di origine attuali e al cumulo bilaterale, le imprese europee potranno costruire catene di fornitura integrate India-UE beneficiando di dazi zero.

L’India aprirà anche il mercato dei servizi:

  • FDI del 100% nel settore assicurativo e 74% in quello bancario
  • Possibilità per le banche europee di aprire fino a 15 filiali nell’arco di 4 anni
  • Maggiore accesso a servizi finanziari, di telecomunicazione e marittimi

L’accordo fornisce un quadro che trasforma l’India in un potenziale hub strategico per operazioni a lungo termine in Asia. L’entrata in vigore ufficiale è prevista per inizio 2027: l’accordo si trova ora in fase di revisione legale, seguiranno l’approvazione del Parlamento europeo e la ratifica dell’India.

Il-dazio-da-3-euro-sui-pacchi-low-value

Il dazio da 3€ sui pacchi low-value: funzionerà la stretta dell’UE?

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Il 12 dicembre 2025, il Consiglio dell’Unione Europea ha concordato l’accelerazione delle misure a contrasto dell’ondata di pacchi di basso valore provenienti da extra-UE, prendendo di mira in modo strategico piattaforme e-Commerce cinesi come Shein e Temu tramite l’introduzione di un dazio fisso di EUR 3 su pacchi di valore inferiore a EUR 150, con entrata in vigore prevista per il 1° luglio 2026.

📦 L’obiettivo è arginare il crescente afflusso di merci a basso costo che entrano nel mercato europeo senza dazi doganali, creando uno svantaggio competitivo per le imprese locali. Tuttavia, una recente iniziativa unilaterale adottata dall’Italia evidenzia i possibili effetti collaterali.

Dal 1° gennaio 2026, l’Italia ha introdotto una tassa di EUR 2 sui pacchi di valore inferiore a EUR 150 provenienti dai Paesi extra-UE. L’effetto è stato immediato: le aziende di e-commerce hanno semplicemente deviate le spedizioni verso Polonia, Germania e altri Stati membri. Di conseguenza, gli hub logistici italiani rischiano di perdere entrate significative, mentre i consumatori continuano a ricevere gli stessi prodotti con ritardi minimi.

⚠️ Il caso italiano mette in luce una vulnerabilità strutturale del nuovo piano europeo. Senza un’applicazione perfettamente coordinata e armonizzata tra tutti i 27 Stati membri, il dazio di EUR 3 rischia di tradursi in un semplice spostamento dei flussi, piuttosto che in una reale riduzione del volume dell’e-commerce cinese. La misura rappresenta un primo passo verso condizioni di concorrenza più eque, ma il suo successo dipenderà dall’unità e dall’efficacia dell’implementazione.

Cooperazione digitale UE–Cina

Cooperazione digitale UE–Cina

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🌏 Cooperazione digitale UE–Cina

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Focus--Decreto-Legislativo-30-dicembre-2025,-n.-211

D.Lgs. 211/2025 – Nuove responsabilità penali e il decreto 231

Focus--Decreto-Legislativo-30-dicembre-2025,-n.-211

Il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026. Attuando la Direttiva UE 2024/1226, trasforma violazioni amministrative delle misure restrittive UE in reati penali con responsabilità enti ex D.Lgs. 231/2001.

  • Nuovi reati Codice Penale (artt. 275-bis e ss.): congelamento fondi, messa a disposizione risorse a designati UE, violazioni autorizzazioni, colpa grave su dual-use. Estensione extraterritoriale ai cittadini italiani all’estero.
  • Responsabilità enti (art. 25-octies.2): sanzioni 1-5% fatturato globale (min. €3-40M), interdittive 1-6 anni. Esimente con Modelli 231 aggiornati, screening CONSIS e protocolli dual-use.
  • Gruppi italiani con WFOE Cina, joint venture e partecipazioni: supply chain cinesi eludono sanzioni Russia (19 pacchetti UE). Responsabilità casa madre per violazioni controllate/partecipate se vi sono poteri di direzione o vantaggio.

Azioni: screening CONSIS, aggiornamento 231, formazione operations Cina.

Catalogo-delle-Industrie-Favorite-agli-Investimenti-Esteri-2025

La Cina pubblica il Catalogo 2025 dei Settori Preferenziali per gli Investimenti Esteri

Catalogo-delle-Industrie-Favorite-agli-Investimenti-Esteri-2025

Il 24 dicembre 2025 la Cina ha pubblicato il Catalogo 2025 delle Industrie Favorite agli  Investimenti Esteri, in vigore dal 1 febbraio 2026.

Il Catalogo aggiorna la lista di settori e attività che possono beneficiare di agevolazioni, snellimento burocratico e vantaggi operativi.

Rispetto alla versione precedente, il nuovo Catalogo presenta un ambito più ampio – con oltre 200 nuove voci e 303 modifiche – e un orientamento più mirato:

  • Maggiore attenzione alla manifattura avanzata, con voci relative a prodotti finali, componenti e materie prime;
  • Più spazio a tecnologie verdi e servizi moderni, inclusi digital e al consumatore;
  • Incentivi aggiuntivi per regioni centrali, occidentali e nord-orientali (aree meno sviluppate), e isola di Hainan.

Quattro principali misure di favore:

  1. Esenzione dai dazi per macchinari importati a uso proprio;
  2. Accesso agevolato ai terreni industriali – riduzioni fino al 70% e più flessibilità;
  3. Aliquota CIT (Corporate Income Tax), ossia l’imposta diretta sul reddito societario, ridotta  al 15% per progetti idonei nella Cina occidentale e Hainan.
  4. Crediti d’imposta sul reinvestimento degli utili in progetti del Catalogo Nazionale.

L’aggiornamento conferma la volontà della Cina di attrarre investimenti esteri, soprattutto se coerenti con gli obiettivi di sviluppo d’alta qualità, innovazione e riequilibro regionale, offrendo uno strumento chiave per ricalibrare strategie di investimento  in Cina e nell’area Far East.

 

Pdf Source (Chinese language)

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202512/P020251224301773999332.pdf

China-New-Government-Procurement-Standards-2026

Cina: Nuovi Standard per gli Appalti Pubblici – In vigore dal 1° gennaio 2026

China-New-Government-Procurement-Standards-2026

La nuova direttiva sugli appalti pubblici introduce un vantaggio valutativo del 20% sul prezzo per i prodotti che rientrano nella categoria “Made in China” secondo criteri prestabiliti – una misura pensata per rafforzare la manifattura domestica, permettendo al contempo che le imprese a capitale estero (FIEs) insediate in Cina possano continuare a competere ad armi pari.

Punti chiave:

  • I prodotti nazionali che soddisfano specifici requisiti di trasformazione e costo possono beneficiare del vantaggio del 20% nell’offerta.
  • I pacchetti di acquisto misti sono considerati “Made in China” se almeno l’80% dei prodotti è fabbricato in Cina.
  • Requisiti più severi si applicano ai componenti ad alta tecnologia o sensibili per la sicurezza.
  • Previsto un periodo di lancio di cinque anni, seguito da una fase di transizione di 3–5 anni per garantire un’applicazione graduale.

Questa politica rafforza la strategia della Cina volta a sostenere uno sviluppo industriale di alta qualità, promuovere l’innovazione nazionale e garantire una partecipazione globale equilibrata nel proprio sistema di procurement.

Customs-Duties-The-EU-Closes-Low-Value-Parcels-Loophole

Dazi doganali: l’UE chiude il “loophole” dei pacchi sotto i €150

Customs-Duties-The-EU-Closes-Low-Value-Parcels-Loophole

Il 13 novembre 2025, la Commissione Europea ha raggiunto un accordo per  eliminare, a partire dal 2026, l’esenzione dai dazi doganali sui pacchi di valore inferiore a €150 provenienti da Paesi extra-UE, con la possibile introduzione di “handling fees” (tasse di gestione) sui pacchi e-commerce.

Dato l’evolversi del modello e-commerce, l’esenzione non è più giustificata e genera concorrenza sleale. Si tratta infatti di una misura che punta a contrastare direttamente il forte aumento delle vendite B2C di pacchi di basso valore da piattaforme extra-UE ai consumatori europei.

Questa misura si allinea al quadro IVA già in vigore dal 2021, che ha abolito la soglia di esenzione IVA di €22, applicando l’IVA a tutti i beni importati nell’UE da Paesi terzi e richiedendo una dichiarazione d’importazione.

L’eliminazione della soglia di esenzione dai dazi doganali significa che tutte le merci, a prescindere dal loro valore, non saranno più automaticamente esenti dai dazi doganali – garantendo condizioni più eque tra importatori all’ingrosso e al dettaglio.

Fino alla metà del 2028 sarà operativo un sistema temporaneo pensato per semplificare il calcolo dei dazi sui pacchi di basso valore; successivamente, l’EU Customs Data Hub centralizzerà l’intero processo.

Questo accordo segna un passo decisivo nella modernizzazione delle procedure doganali dell’UE, aprendo la strada a un sistema più efficiente, trasparente ed equo.

 

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CBAM – Fase Definitiva 2026

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CBAM – Fase Definitiva: La Sostenibilità Come Requisito D’Accesso

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), che introdurrà un costo sul carbonio per le importazioni ad alta intensità di emissioni – ferro, acciaio, cemento, alluminio, elettricità e fertilizzanti – per un commercio internazionale più sostenibile.

Il Nuovo Regolamento (UE) 2025/2083 dà avvio alla fase definitiva integrando pienamente politica climatica e commercio internazionale.

Importatori e relativi rappresentanti doganali indiretti dovranno ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato per operare tramite la piattaforma digitale UE Registro CBAM.

La Dichiarazione annuale CBAM dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo le importazioni (prima scadenza: 2027), mentre la vendita dei certificati CBAM a compenso delle emissioni inizierà nel 2027 per quelle del 2026.

Novità:

  • Soglia di esenzione de minimis – 50 tonnellate annue complessive per le merci CBAM – per agevolare le piccole imprese.
  • Riduzione dell’obbligo di certificati in conto da 80% a 50% delle emissioni trimestrali.
  • Possibilità per i dichiaranti autorizzati di delegare la dichiarazione CBAM a terzi.

Cosa fare?

  • Verificare se si rientra nella soglia di esenzione.
  • Richiedere l’autorizzazione CBAM entro fine 2025 (deroga di transizione fino al 31 marzo 2026).
  • Predisporre sistemi di raccolta dati sulle emissioni incorporate nelle merci.

 

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La Cina rinvia le nuove restrizioni all’export delle terre rare

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La Cina rinvia le nuove restrizioni all’export delle terre rare annunciate il 9 ottobre 2025

Dopo aver introdotto il 4 aprile 2025 i primi controlli su 7 terre rare e derivati, lo scorso 9 ottobre la Cina aveva annunciato una seconda tornata di restrizioni.

Le nuove misure prevedevano controlli su altre 5 terre rare e una nuova clausola extraterritoriale, che – a partire dal 1 dicembre 2025 – avrebbe richiesto una licenza di esportazione per beni a duplice uso rilasciata dal MOFCOM anche per prodotti fabbricati fuori dalla Cina ma contenenti materie prime o tecnologie di origine cinese destinati a paesi terzi. Le conseguenze? Possibili interruzioni nelle spedizioni, ulteriori ritardi e importanti blocchi amministrativi.

Dopo i colloqui tra i Presidenti Xi e Trump durante l’ASEAN Summit del 30 ottobre, la Cina ha deciso di sospendere le nuove restrizioni per un anno. Inoltre, durante un incontro a porte chiuse tra rappresentanti cinesi e UE a Bruxelles, è stato comunicato – sebbene non ancora in via ufficiale – che la sospensione sarà valida anche per l’UE.

Il 7 novembre 2025 la Cina ha ufficializzato la sospensione delle nuove misure che resteranno congelate fino al 10 novembre 2026. Restano invece pienamente in vigore i controlli già introdotti il 4 aprile 2025.