China’s new VAT Law takes effect in 2026

La nuova Legge sull’IVA in Cina entra in vigore nel 2026

China’s new VAT Law takes effect in 2026

La nuova Legge sull’IVA in Cina entra in vigore nel 2026

Il 1 gennaio 2026 entrerà in vigore in Cina la nuova Legge sull’IVA, la quale sostituirà i Regolamenti Provvisori sull’IVA che regolavano il sistema dal 1993. Questa riforma apporta importanti cambiamenti strutturali alla principale imposta indiretta cinese.
La legge chiarisce l’ambito delle transazioni imponibili, accorpando beni, servizi, beni immateriali e immobili in un’unica categoria. La precedente distinzione per “prestazioni di lavoro” è stata eliminata e ora è trattata come parte dei “servizi”.
Le disposizioni sulle cession equiparate sono state aggiornate. I beni autoprodotti o commissionati forniti per uso non commerciale, come i benefit per i dipendenti, saranno ora imponibili. I servizi infragruppo gratuiti tra imprese non saranno più soggetti a IVA.
Sono state modificate anche le norme sulla detrazione dell’IVA sugli input. L’IVA sui servizi di prestito potrebbe diventare detraibile. Tuttavia, ciò dipenderà dalle norme attuative che saranno emanate dal Consiglio di Stato.
Per i contribuenti di piccole dimensioni, una struttura semplificata introduce un’aliquota unificata del 3%, in sostituzione delle precedenti aliquote del 3% e del 5%. Possono essere applicate alcune eccezioni, ad esempio nel caso di leasing immobiliare.
La legge introduce anche norme antielusione che consentono alle autorità fiscali di rettificare le valutazioni nelle transazioni non monetarie o tra parti correlate. Inoltre, i contribuenti possono riportare l’IVA in eccesso o richiederne il rimborso, migliorando la liquidità.
Private-Economy-Protection-Law

Nuova legislazione per l’economia privata in Cina

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Nuova legislazione per l’economia privata in Cina

La Legge per la Promozione dell’Economia Privata della Repubblica Popolare Cinese, adottata dal Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo il 30 aprile 2025, è entrata ufficialmente in vigore il 20 maggio.
La nuova legge riconosce alle imprese private pari status giuridico e opportunità di mercato rispetto ad altre forme di proprietà, come le imprese statali (SOEs). La normativa promuove pratiche di concorrenza leale per le aziende private, in particolare nell’accesso a gare d’appalto e acquisti pubblici. Ad esempio, l’Art. 10 prevede un sistema a lista negativa unificato a livello nazionale per l’accesso al mercato: le imprese private potranno competere in condizioni di parità in qualsiasi settore non incluso nella lista.
Un altro aspetto di nota riguarda i programmi di R&S: le imprese private sono incoraggiate a partecipare a progetti scientifici e tecnologici nazionali di rilievo, avendo diritto a ricevere dallo stato maggiori infrastrutture di ricerca e risorse. La legge impone inoltre a enti governativi ed imprese statali di rispettare gli obblighi di pagamento nei termini previsti, prevedendo sanzioni per i ritardi.
Dopo aver a lungo subito discriminazioni e disparità di trattamento rispetto alle SOEs, si prevede che le imprese private ottengano maggiori garanzie attraverso la nuova legislazione. Tuttavia, come spesso accade in Cina, l’efficacia concreta della legge dipenderà dai futuri meccanismi di attuazione.
Nuove aliquote di rimborso fiscale per le esportazioni dalla Cina

Nuove aliquote di rimborso fiscale per le esportazioni dalla Cina

Nuove aliquote di rimborso fiscale per le esportazioni dalla Cina

Nuove aliquote di rimborso fiscale per le esportazioni dalla Cina

Lo scorso 15 novembre 2024, il Ministero delle Finanze e l’Amministrazione nazionale delle imposte della Cina hanno pubblicato l’Annuncio n. 15 sull’adeguamento delle politiche di rimborso fiscale all’esportazione, in vigore dal 1 dicembre. Si prevede che l’Annuncio influenzerà la futura pianificazione business delle aziende locali e straniere coinvolte nelle operazioni di esportazione dalla Cina verso paesi esteri, soprattutto in termini di costi più elevati e volumi di esportazione inferiori.

Sono stati introdotti due diversi set di adeguamenti sul rimborso fiscale all’esportazione,  sistema di incentivi avviato nel 1985 attraverso il quale vengono concessi rimborsi agli esportatori su IVA e imposta sui consumi (CT) pagate prima dell’esportazione dei loro prodotti all’estero. Il primo set è relativo a 59 articoli per i quali il rimborso fiscale all’esportazione è annullato. Sono inclusi prodotti in rame e alluminio (piastre, fogli, barre ecc.), oli e grassi modificati chimicamente e altri tipi di metalli.
Il secondo set prevede una riduzione del tasso di rimborso dell’IVA dal 13% (che comportava un rimborso integrale dell’IVA sugli acquisti, essendo in Cina il 13%) al 9% per 209 articoli. Oli raffinati, batterie, prodotti del fotovoltaico sono tra le categorie coinvolte.
Visto sin dal suo inizio come una politica strategica per migliorare la competitività dei beni esportati nel mercato internazionale, il sistema del VAT Tax Rebate (出口退税) permette agli esportatori di recuperare l’IVA sulla merce destinata all’export, ricevendo l’IVA pagata sugli acquisti (per intero o in parte, in base alla specifica percentuale di rimborso IVA definita per ogni codice doganale) direttamente sul conto bancario societario, in tempi relativamente brevi (1-2 mesi) dalla consegna della documentazione necessaria relativa all’esportazione. Il sistema del Tax Rebate è applicabile sia ad aziende che esercitano attività commerciale, sia ad attività produttive con regole di applicazione diverse.
Nuovo Accordo Italia-Cina Doppia Imposizione fiscale

Nuovo Accordo Italia-Cina Doppia Imposizione fiscale

Nuovo Accordo Italia-Cina Doppia Imposizione fiscale

Nuovo Accordo Italia-Cina.

Il 5 novembre 2024, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge per la ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla Doppia Imposizione Fiscale (DTA) firmato nel 2019 tra i governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese in materia di doppia imposizione delle imposte sul reddito e prevenzione dell’evasione ed elusione fiscale. Con l’insediamento del governo Meloni nell’ottobre 2022, il disegno di legge ha dovuto ottenere nuova approvazione da parte del Consiglio dei ministri, e successivamente è stato discusso in Parlamento. L’Accordo entrerà in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i paesi contraenti, previsto entro il 1° gennaio 2025.

L’Accordo del 2019 aggiorna il precedente DTA firmato il ​​31 ottobre 1986, adattandolo al Progetto BEPS dell’OCSE/G20.
Tra le revisioni, l’Articolo 10 prevede un’aliquota di ritenuta alla fonte ridotta dal 10% al 5% in relazione a dividendi di investimenti partecipati per almeno il 25% del capitale, ininterrottamente per 365 giorni.
L’Articolo 11 disciplina gli interessi, prevedendo una riduzione all’8% per gli interessi pagati a istituzioni finanziare per prestiti di durata minima 3 anni finalizzati a progetti di investimento. Infine, l’Articolo 12 conferma per le royalties un’aliquota standard del 10%, con una riduzione al 5% per le royalties su attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
Negotiations China and Peru to avoid double taxation

Negotiations between China and Peru

Negotiations China and Peru to avoid double taxation

Negotiations between China and Peru for a Treaty to avoid double taxation

At the end of May, the Peruvian Minister of Economy and Finance, José Arista, shared the news that Peru and China completed the first round of negotiations to sign a treaty to avoid double taxation and prevent tax evasion and avoidance. A second round is expected to start in November of this year, which could lead to the final signing and ratification between the parties. The agreement will touch upon the fields of trade in goods and services and of investments, by reaching a greater integration between the respective economies. The planned treaty signals the importance of the Peruvian market for China, considering that the Asian nation is the first destination for Peru’s exports, for an amount of 23 billion dollars in 2023. In recent years, China has also been keen in investing in the country, especially in the mining, energy and transportation sectors. The new agreement will reinforce the legal institutional framework already existing between China and Peru, which signed a Free Trade Agreement in April 2009.
Update of the double taxation Agreement between the Italian and Chinese governments

Update of the double taxation Agreement

The Suzhou Spring Networking Event

Update of the double taxation Agreement between the Italian and Chinese governments

On 15 April 2024 the Council of Ministers, upon the proposal of the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani, approved a bill for the ratification and execution of a previous Agreement stipulated with the government of the People’s Republic of China regarding double taxation with respect to income taxes and the prevention of tax evasion and avoidance.

The text approved on 15 April updates the already existing Agreement signed between the two States on 31 October 1986, in order to adapt the legislation to the recommendations of the OECD/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) project.

The updated Agreement applies to residents of the contracting States, and for Italy in particular relates to IRPEF, IRES and IRAP taxes, by setting general and subsidiary criteria through which defining a person as “resident of a Contracting State”, and by clarifying the cases in which a “permanent establishment” is involved.

The approved text regulates specific topics related to the double taxation issue, among which there are: taxability of real estate income, which must be taxed in the State in which the real estate that represents the income source is located (albeit in a non-exclusive manner); the treatment of business profits, as well as profits deriving from the operation, in international traffic, of ships or aircrafts; taxation rules for capital income regarding dividends, interest, royalties and capital gains; distribution of taxation in the two contracting States in relation to: independent professions, subordinate work, members of management and supervisory boards, remuneration from artistic and sporting activities, as well as sums received as pensions or for other public functions performed; the criterion of exclusive taxation in the State of residence for any other residual type of non-mentioned income; the methods for eliminating double taxation, in accordance with the domestic legislation of each contracting State; anti-abuse provisions, the principle of non-discrimination, the mechanism of the amicable procedure for the resolution of disputes, and the exchange of information between the two States.
This initiative signals the intention of both governments to improve the condition of Italian companies operating in China and to give more certainty to Chinese investors interested in or already engaged with the Italian business environment.